1.3 Collazione dei testimoni e registrazione delle varianti.
Nel caso che un testo sia stato tràdito da piú testimoni, si
dovrà procedere alla loro collazione e alla registrazione
delle varianti fra di essi.
A livello di trascrizione si provvederà a segnalare
(secondo il sistema spiegato nel capitolo 4) tutte le
varianti, anche quelle apparentemente di minor conto. Non si
segnaleranno tuttavia varianti puramente tachigrafiche,
dovute all'uso di abbreviazioni diverse (ad esempio se il
testimone A legge `` '' e B
`` '' tale variante non verrà di norma
registrata). Diverso sarà il caso in cui A legge ``in
perspectiva'' e B ``in coni
perspectiva'', dato che non è
un'abbreviazione usuale per coni, e soprattutto ove il
trascrittore avvertisse una qualche incongruenza. In ogni
caso, a livello di trascrizione: melius abundare con
l'indicazione delle varianti (cfr. § 3.4 e, in particolare,
§ 3.4.5). Sarà poi l'editore a
decidere quali di esse conservare e quali far stampare in
apparato, secondo le modalità illustrate nel capitolo 4
(§ 4.2).
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